Il 16 marzo 2024 entrerà in vigore il Decreto Ministeriale n. 232 del 15-12-2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo scorso.
Tale decreto prevede l’obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie, sia pubbliche che private, di dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la struttura, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica.
La disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intra moenia ovvero in regime di convenzione con il SSN.
Tale impegno potrà essere assolto non solo mediante la stipula di una vera e propria polizza assicurativa ma anche in regime di cd. autoritenzione, cioè autoassicurarsi integrando i fondi all’uopo costituiti.
Le strutture dovranno rendere nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell’impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d’opera, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.
La ricaduta del decreto attuativo in commento sarà di rendere operativo il regime dell’azione diretta del danneggiato, cioè consentirà in futuro ai danneggiati di rivolgersi direttamente alle compagnie assicuratrici delle strutture e dei liberi professionisti, al pari di ciò che avviene nella RC auto.
Questi primi effetti si verificheranno subito per i futuri sinistri coperti da polizze di nuova emissione.
Mentre per i sinistri che si sono verificati antecedentemente e per quelli che comunque ricadono nell’ambito di operatività di contratti di “vecchia generazione”, al momento la tesi più percorribile è quella che esclude l’azione diretta. Uno dei motivi è l’inopportunità di applicare la regola della non opponibilità delle eccezioni contrattuali a polizze stipulate in un tempo in cui tutte le limitazioni di garanzia potevano essere opposte all’assicurato e al danneggiato.
Ad ogni modo il decreto (art. 18) prevede che, entro 24 mesi dall’entrata in vigore, gli assicuratori debbano adeguare i contratti di assicurazione in conformità «ai requisiti minimi» previsti dal regolamento. Una formulazione ritenuta già poco chiara, poiché sembrerebbe riferirsi ai soli contratti in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto e non invece ai contratti di nuova generazione, rispetto ai quali non si dovrebbe porre alcun problema di “adeguamento”, ma di semplice conformità alla nuova impostazione regolamentare.
E’ verosimile che l’azione diretta, spostando sulla Compagnia l’obbligo di gestire il sinistro come se fosse essa stessa responsabile, darà luogo a problemi operativi.
Tra essi, quelli relativi alla necessaria cooperazione tra struttura sanitaria e compagnia assicurativa, ai fini della formulazione dell’offerta risarcitoria. A tal riguardo il decreto in commento prevede la stipula di appositi protocolli di gestione, a maggior ragione essenziali in tutti i casi in cui la copertura assicurativa non sia integrale, ma preveda una compartecipazione al rischio da parte dell’azienda sanitaria.