PUO’ UN TOMBINO COSTITUIRE INSIDIA STRADALE? PER LA CASSAZIONE SI’, A DETERMINATE CONDIZIONI.

Con ordinanza n. 12988 pubblicata il 13.5.2024 la Cassazione si è espressa sul ricorso presentato dal Comune di Agrigento che, in primo grado e poi anche in appello, si era visto condannare al risarcimento dei danni nei confronti di un ciclista.

Il privato cittadino, in sella alla propria bici, era caduto per essere incappato nella feritoia di un tombino posto al di sotto del manto stradale.

Il Comune sosteneva la responsabilità del ciclista, in quanto il tombino si trovava nel centro storico, zona sprovvista di pista ciclabile e le cui condizioni erano, non solo ben visibili, ma anche ben note allo stesso, che abitava nelle vicinanze.

Il ciclista, pertanto, per l’Ente era da considerarsi il solo responsabile della propria caduta.

La Cassazione ha invece respinto il ricorso del Comune, confermando la sua condanna al risarcimento dei danni subiti dal ciclista, basandosi ancora una volta sulla valorizzazione delle caratteristiche del caso concreto, dalle quali non si può mai prescindere.

Difatti, il tombino in questione aveva due caratteristiche peculiari: era risultato essere posto a dislivello rispetto al manto stradale, risultando incavato e meno visibile; inoltre le feritoie di scolo erano poste parallelamente alla direzione di marcia e non in senso perpendicolare.

 In sostanza le griglie di scolo erano poste in modo tale che il pneumatico della bici si incastrasse.

Sulla base di tale considerazione, già emersa in sede d’appello e condivisa dalla Suprema Corte, detta situazione dei luoghi aveva una connotazione di pericolo, di cui il ciclista non poteva avvedersi, sia per le sue caratteristiche, sia perché non era opportunamente segnalata.

Tali due elementi da un lato confermano il nesso causale con la caduta, dall’altro escludono la colpa del danneggiato, erroneamente ravvisata dall’Ente, che vi aveva basato il suo ricorso in tutti i gradi del giudizio.

Tantomeno l’Ente è riuscito a far accogliere la linea difensiva secondo cui fosse impossibilitato ad esercitare il controllo sul territorio, a causa della sua estensione, in quanto nel caso specifico il sinistro in questione era accaduto in centro storico.

La decisione si inserisce all’interno di un filone molto vasto, all’interno del quale il risarcimento da caduta di pedoni e ciclisti a causa di tombini a volte è stato escluso, altre volte concesso.

 La variabile determinante è rappresentata dalle specifiche condizioni del caso concreto e da ciò che si riesce a far emergere nel corso del giudizio.

A tal proposito giova aggiungere che il Comune – con separato motivo di appello – aveva espresso anche doglianze su come le risultanze probatorie fossero state erroneamente valutate nei precedenti gradi di giudizio. Tuttavia tale valutazione è sottratta alla Cassazione, che pertanto non ha accolto neppure questo motivo.

E’ soltanto il giudice di merito – in primo e  secondo grado – a poter discrezionalmente valutare la attendibilità e concludenza delle prove (cfr. Cass. n. 7187 del 4/3/22; Cass. n. 20553 del 19/7/2021; Cass. n. 29730 del 29/12/2020; Cass. n. 1229 del 17/1/2019).

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