Genitorialità e distanza geografica, è possibile l’affidamento condiviso?

Come si coniuga il principio della bigenitorialità con tutte quelle situazioni pratiche di distanza geografica venutasi a creare dopo lo scioglimento della coppia?

Tralasciando situazioni patologiche, di conflittualità di coppia, nelle quali un genitore si allontani e si renda volontariamente e gravemente inadempiente ai propri doveri genitoriali, esistono altresì casistiche, quasi fisiologiche per la nostra epoca, in cui un genitore debba semplicemente trasferirsi, talvolta anche all’estero, per reperire un lavoro.

Talvolta si tratta addirittura di famiglie unite, per le quali la separazione familiare si manifesta in un secondo momento rispetto al trasferimento lavorativo, in questi casi la disgregazione familiare è un effetto della distanza e non la sua causa.

Come incide tutto ciò sulle regolamentazioni che riguardano i figli minori nati dall’unione?

La distanza geografica di per sé non costituisce un limite automatico all’applicazione dell’affidamento condiviso, ma bisogna sempre guardare attentamente e con una certa sensibilità al caso concreto, onde verificare se essa si traduce in una violazione dei doveri genitoriali, ravvisabile anche allorché questi vengano adempiuti solo in via saltuaria e discontinua, ledendo l’interesse del figlio minore ad una frequentazione regolare con entrambi i genitori ed i relativi rami parentali.

Per approfondimenti qui   il mio contributo editoriale alla rivista giuridica online SalvisJuribus.it

http://www.salvisjuribus.it/bigenitorialita-e-distanza-geografica-formatasi-dopo-lo-scioglimento-della-coppia/?fbclid=IwAR3uZlKv5e9ZYNKSYj1tmFA13O3W1JExZNAO2HX8Rdw_QMQ7F6AlG2rghy4

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