Il possesso della qualificazione professionale per i conducenti adibiti alla guida di veicoli commerciali pesanti e la successiva formazione periodica sono documentate dalla carta di qualificazione del conducente (CQC) e sono comprovate mediante l’apposizione sulla patente di guida italiana del codice UE “95”.
Il codice della strada prevede che nell’ipotesi in cui il conducente professionale venga sorpreso a circolare con tale documento scaduto sia passibile di gravi sanzioni, non solo pecuniarie.
Difatti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 126 comma 11 e 216 comma 6 del Codice della Strada, la Polizia Stradale, oltre alla sanzione pecuniaria, irroga, alternativamente, anche due diverse sanzioni accessorie, a seconda che si tratti di conducente munito di patente rilasciata da Stato estero, ovvero munito di patente italiana. Nel primo caso (patente estera), la sanzione accessoria sarà il ritiro della patente, nel secondo caso (patente italiana), la sanzione accessoria sarà quella del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
Al di là delle disparità di trattamento che vengono a crearsi, particolari problemi si manifestano allorché il mezzo sottoposto a fermo amministrativo non sia di proprietà del conducente bensì di altro soggetto.
In tali casi la Polizia Stradale commina comunque la sanzione accessoria a scapito di un soggetto che, molto probabilmente, potrebbe essere estraneo all’illecito ma che tuttavia viene considerato dagli accertatori come obbligato in solido.
In tali casi, il soggetto proprietario del mezzo ha la possibilità di far valere le proprie ragioni proponendo, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del verbale, un ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente.