Frequentazione nonni e nipoti. Come far valere il diritto in caso di separazione?

Separazione e rimedi frequentazione nonni con nipoti.

Ormai dal 2006 la Legge ha introdotto nel Codice Civile il diritto (del minore) alla bi genitorialità.

Una declinazione di tale diritto è quella del figlio minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, inserita nell’art. 337 ter codice civile. Specularmente, l’art. 317 bis cod. civ. stabilisce che gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e che l’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore.

Nonostante il tempo trascorso dall’introduzione di tali norme, si incontra ancora molta resistenza culturale nell’attuare concretamente tale dritto considerandone effettivamente il minore come autonomo portatore.

In questo contesto la Cassazione, con due recentissime e ravvicinate pronunce, ha dovuto riesaminare il caso di nonni paterni che, a causa della limitata frequentazione stabilita nei rapporti tra i loro nipoti e il padre, si vedevano di fatto essi stessi privati di un rapporto che nulla ha a che vedere con quello padre-figlio, ed anzi, in alcuni casi, può sopperire affettivamente alle carenze di questo ovvero alla conflittualità genitoriale.

La prima è la sentenza Cass. Civ. Sez. I n. 3539 dell’11/2/2025.

Il caso è quello di un affido congiunto dei figli minori, con domicilio prevalente presso la madre e diritto di visita e di incontro tra il padre e i figli stabilito da Tribunale. Tuttavia, la decisione di primo grado, tralasciando le altre censure, risultava viziata per mancata pronuncia del Tribunale sulla domanda formulata dal padre ex art. 337 ter, comma 1, c.c. inerente al diritto dei figli a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti paterni.

La censura non era stata ritenuta meritevole di accoglimento in appello e così il padre aveva proposto ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte osserva quindi, con riguardo al diritto dei nonni ex art. 317 bis c.c. che “la disposizione non regola una legittimazione degli ascendenti per un’azione esercitabile in sede separatizia o divorzile, ma in un giudizio separato azionato in via diretta dagli ascendenti”.

Viceversa, secondo la Corte, la norma che prevede il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale (ora è l’337 bis c.c.)  “affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata ma non incide sulla natura e sull’oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio e sulle posizioni e i diritti delle parti in essi coinvolti, e non consente pertanto di ravvisare diritti relativi all’oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo che possano legittimare un intervento dei nonni o di altri familiari, ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ., ovvero un interesse degli stessi a sostenere le ragioni di una delle parti, idoneo a fondare un intervento “ad adiuvandum”, ai sensi dell’art. 105, comma secondo, cod. proc. civ. (cfr Cass 22081/2009).

Da ciò consegue che “a fronte della carenza di legittimazione dell’ascendente nell’ambito del giudizio di famiglia avente ad oggetto la separazione o il divorzio, non si può che far riferimento alle norme di cui agli artt. 337 ter e ss. c.c. e 709 ter c.p.c., vigenti ratione temporis, che assegnano ai genitori la legittimazione in ordine alle controversie aventi ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale o alle modalità di affidamento, in un’ottica di esclusivo interesse prevalente del minore. In tale quadro è da osservarsi come la tutela dell’interesse del minore a veder realizzato un rapporto significativo con i nonni laddove ostacolato da uno dei genitori non possa che trovare tutela nel giudizio di separazione con l’attribuzione della legittimazione al genitore che denuncia le condotte ostative e quindi nocive per il minore nell’ambito delle domande volte a richiedere la regolamentazione dei rapporti non solo fra genitori e figli, ma anche fra ascendenti e nipoti al fine di tutelare l’interesse prevalente di questi ultimi ad un sano ed equilibrato sviluppo affettivo anche con la frequentazione della propria famiglia di origine”.

Pertanto, la Cassazione ha ritenuto fondato ilmotivo di ricorso, perché, si legge “nel giudizio di separazione il genitore è ben legittimato a richiedere la regolamentazione dei rapporti fra ascendenti e nipoti in caso di condotte ostative da parte dell’altro genitore, ai sensi degli articoli 337 ter e seguenti c.c.”, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione.

La seconda sentenza è la Cass. Civ. Sez. I n. 6658 del 13/3/2025.

Il caso è quello di un autonomo ricorso dei nonni paterni.

A seguito di una separazione conflittuale tra coniugi, si collocava il figlio presso la madre e si regolamentava la frequentazione padre-figlio (i coniugi si trovavano in due Regioni tra loro lontane, Liguria e Puglia). I nonni paterni promuovevano un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni e chiedevano che il Tribunale disponesse le modalità di frequentazione ritenute opportune fra nonni paterni e nipote nonché che fossero disposte delle videochiamate.

II Tribunale per i Minorenni di Genova disponeva: -che il minore fosse portato a fare visita ai nonni una volta al mese con spese a carico della madre; – che i nonni paterni potessero far visita al minore il successivo fine settimana mensile a Bari tenendolo con loro dal venerdì sera alla domenica a Bari un secondo fine settimana al mese; -che i nonni potevano stare con il minore anche quando questo incontrava il padre.

Questo provvedimento era impugnato dalla madre, che chiedeva alla Corte di Appello di eliminare il diritto di visita autonomo dei nonni paterni, stabilendo che questi potessero vedere il minore solo quando era previsto l’incontro con il padre, che in subordine fossero ridotte le modalità di visita autonome e che in ogni caso non fossero più poste a suo carico le spese di trasferimento da Bari a Rapallo.

La Corte di Appello accoglieva il reclamo disponendo che i due nonni paterni possano liberamente frequentare il nipote quando questo è presso il proprio padre (ovviamente con modalità tali da non privare il padre di tempi di frequentazione del figlio da solo) secondo le disposizioni del Tribunale ordinario

I nonni ricorrevano quindi in Cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 317 bis c.p.c., per aver la decisione impugnata precluso la possibilità per i ricorrenti, quali ascendenti, di intrattenere rapporti diretti e personali significativi con il minore senza dover condividere tale lasso temporale esclusivamente allorquando il minore si trovi con il genitore, il quale, a giudizio della Corte territoriale, deve essere presente agli incontri del minore con i nonni.

La Cassazione riteneva il motivo fondato richiamando alcuni importanti i criteri guida per chi deve decidere tali frequentazioni.

1) “Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., coerentemente con l’interpretazione dell’articolo 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira “l’esclusivo interesse del minore”. La sussistenza di tale interesse – nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti -è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l’adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (Cass. n.15238/2018)”.

2) “Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all’interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l’assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti (Cass. n. 2881/2023).

3)  “una volta accertata la ricorrenza delle condizioni anzidette, il giudice, ove ritenga di consentire che la frequentazione tra gli ascendenti ed il nipote esclusivamente alla presenza del genitore ex parte, deve espressamente motivare sul punto; deve, inoltre, utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, avvalendosi se del caso dei Servizi Sociali, al fine di contemperare la regolamentazione della frequentazione in modo proporzionato ed equilibrato con le altre esigenze di vita del minore (affettive, sociali, scolastiche e ludiche). L’esigenza di una regolamentazione chiara ed equilibrata della frequentazione con gli ascendenti, focalizzata sul superiore interesse del minore alla ricorrenza dei presupposti, è maggiormente avvertita laddove la situazione familiare sia connotata da una grave conflittualità, tale da impedire una gestione degli incontri attuata concordemente in autonomia da parte dei genitori, pur separati o divorziati, e dove si realizzino condizioni geografiche che tendenzialmente rendono più complesso l’incontro di persona”.

Per questo la Cassazione decideva che “Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto funzionale all’interesse del minore la frequentazione con i nonni, ma, nonostante la grave ed accertata conflittualità tra le parti e la distanza geografica delle rispettive residenze, non ha stabilito se gli incontri possano avvenire anche senza la presenza paterna e non ha proceduto a delinearne, anche avvalendosi dei Servizi Sociali, la concreta regolamentazione, di modo da definire in maniera più puntuale quale sia la modalità di incontro, di persona o mezzo apparati elettronici, tra nonni paterni e nipote: a tanto la Corte territoriale dovrà procedere in sede di rinvio, ove permanga all’attualità, la positiva valutazione dell’interesse del minore a mantenere i rapporti con i nonni paterni, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione al fine di contemperare la relativa organizzazione con le altre esigenze di vita del minore in modo da rispettarne i tempi dedicati alla vita affettiva, sociale, scolastica e ludica e, nel contempo, inibire le potenziali occasioni di conflitto e favorire la necessaria spontaneità dei rapporti”.

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