Genitori in disaccordo sull’iscrizione scolastica del figlio di età minore

Nel caso di separazione legale ed in presenza di un conflitto genitoriale circa l’iscrizione scolastica di un figlio di età minore, uno dei genitori può proporre istanza al giudice, che decide in camera di consiglio.

Il Tribunale di Roma con decreto del 28 dicembre 2022, nel trattare appunto un contrasto di questo tipo, ha autorizzato l’iscrizione alla scuola pubblica vicina alla casa familiare anche senza il consenso del padre, il quale invece propendeva per la continuità del percorso scolastico avviato presso una scuola privata, richiamandosi al principio espresso dalla Cassazione con sentenza n. 21553 del 27.7.2021.

Il Tribunale di Roma, nel motivare la decisione in commento, ha enunciato i seguenti principi:

– il consenso prestato dal genitore ad una data iscrizione scolastica del figlio va inteso limitatamente al solo ciclo di studi frequentato dal figlio al momento dell’espressione del consenso stesso;

– per consolidato orientamento della Sezione I Civile Tribunale Roma “in caso di conflitto tra genitori in merito all’iscrizione del figlio minore alla scuola privata o a quella pubblica, la scelta del Tribunale, in disparte ogni valutazione sulla validità dell’offerta formativa, non apprezzabile in questa sede, non può che ricadere sul sistema di istruzione pubblico in ragione del suo carattere gratuito e laico”.

Condividi:

Ultimi articoli