In caso di scontro tra veicoli la Legge stabilisce una presunzione, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente, quindi in misura del 50%, a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054 II comma cod. civ).
Tuttavia, quando entrambi i conducenti cercano di attribuirsi la colpa a vicenda, sorge per il Giudice la necessità di accertare e stabilire le rispettive responsabilità.
In questo solco si colloca una interessante pronuncia di merito del Tribunale di Macerata (n. 2496/18 del 7.12.18).
La vicenda: il caso era quello classico dei veicoli incolonnati nel traffico, una moto accelerava e intraprendeva il sorpasso delle auto incolonnate. Nel frattempo tra le auto incolonnate ce ne era una che, forse per evitare la coda, intraprendeva una manovra di svolta in una traversa posta sulla sinistra.
Quando il veicolo era già in fase avanzata di manovra, la moto gli piombava addosso.
Il motociclista aveva riportato lesioni alquanto gravi e sosteneva la colpa esclusiva dell’automobilista, il quale, a sua volta, sosteneva di avere ragione perché la svolta era in fase avanzata e la moto procedeva a velocità molto elevata. Tale ultimo elemento veniva suffragato da prove durante l’istruttoria del giudizio.
Nel dirimere la controversia tra i due conducenti, il Foro maceratese si è pronunciato stabilendo sì la colpa prevalente dell’automobilista, ma riconoscendo un concorso colposo del motociclista nella misura di 1/3.
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