QUANDO E’ LECITA LA DIFFUSIONE DI IMMAGINI DEI MINORI? IL GENITORE DISSENZIENTE PUO’ AGIRE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI?

Con sentenza n. 23018 del 21.8.2024 la Cassazione Civile ha avuto occasione di pronunciarsi su un tema molto sentito, nel contesto di una battaglia giudiziaria portata avanti da un papà, il quale aveva agito per la nullità di un contratto di sponsorizzazione, stipulato dalla sua ex, in cui erano state impiegate immagini del loro figlio minorenne.

Il papà aveva chiesto al giudice di primo grado di accertare e dichiarare l’illegittimità della divulgazione e/o utilizzazione a fini pubblicitari delle immagini del minore nella campagna pubblicitaria in cui la signora e il nuovo compagno, entrambi famosi, avevano inglobato il minore, nato dalla precedente unione, senza il consenso del genitore esercente la responsabilità genitoriale sul bambino.

Il Tribunale di Milano, in primo grado, aveva ritenuto illecita la pubblicazione dell’immagine del minore per violazione dell’art. 96 L. 633/1941 con conseguente nullità del contratto di sponsorizzazione ed inibizione dell’utilizzo delle immagini, ma aveva respinto la domanda risarcitoria paterna. In sintesi, seppure legittimato ad agire, il papà non era stato ritenuto portatore di un danno in re ipsa.

La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione.

Il papà così promuoveva il ricorso in Cassazione, ritenendo che la Corte d’Appello avesse troppo frettolosamente escluso l’esistenza di voci di danno.

La Suprema Corte quindi per poter decidere si accinge ad una disamina molto accurata della fattispecie partendo dall’ art. 10 Cod. Civ. e dalla Legge sul diritto di autore.

Ll’art. 10 Cod. Civ. prevede il diritto al risarcimento del danno allorché l’immagine di una persona o dei suoi familiari sia stata esposta o pubblicata  fuori dai casi in cui ciò è consentito dalla legge o con pregiudizio del decoro o della reputazione della persona stessa o dei suoi congiunti.

L’art. 96 della L. sul diritto d’autore richiede il consenso per la riproduzione o diffusione del ritratto di una persona mentre l’art. 97 esclude il consenso in caso di notorietà, appartenenza a un pubblico ufficio o in relazione a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico svoltisi in pubblico.

Secondo Cass. Sez. I ord. n. 4477 del 19.2.21, l’espressione “ritratto” e “immagine” in dette norme, presuppone tuttavia che, al fine di poter inibire la diffusione, vi sia la riconoscibilità delle fattezze della persona effigiata.

Tali norme a protezione dell’immagine sono considerate espressione del diritto alla riservatezza ancorato  all’art. 2 della Costituzione e, a livello sovranazionale, all’art. 8 della CEDU.

Con riferimento alle fotografie la Corte EDU di Strasburgo ha sancito che l’immagine di una persona rappresenta uno degli attributi principali della sua personalità poiché lo individua e lo distingue dai suoi pari, ciò pertanto presuppone il suo diritto a controllare l’uso di tale immagine e rifiutarne la pubblicazione.

Ancora più attenzione a livello sovranazionale è data alla tutela della vita privata del minore, in primis con la Convenzione di New York del 1989, che ritiene il suo interesse preminente non solo rispetto ad atti compiuti da istituzioni private ma anche da autorità pubbliche.

La sentenza in commento richiama in proposito la Cass. Sez. III ordinanza n. 8880 del 13.5.2020 secondo cui, anche in caso di manifestazioni pubbliche, la divulgazione senza il consenso al trattamento validamente prestato è legittima solo qualora l’immagine del minore sia del tutto casuale e non mirata a polarizzare l’attenzione sull’identità del minore.

Dopo tutto il suddetto excursus la Cassazione passa ad esaminare lo specifico tema del risarcimento del danno conseguente all’abuso dell’immagine altrui, derivante dalla violazione delle norme sopra ripercorse.

La Corte, rifacendosi alla precedente pronuncia n. 13073 del 12.5.23, esclude in primis che il danno possa considerarsi intrinseco alla semplice violazione delle norme: “il risarcimento è dovuto solo per quella violazione che, concretamente offenda la portata effettiva del diritto alla riservatezza dell’immagine”.

La questione controversa dunque attiene all’accertamento della effettività della lesione, richiesta ai fini del riconoscimento del risarcimento pecuniario.

In tal senso la Cassazione giunge quindi a ritenere che nei precedenti gradi di giudizio tale accertamento sia stato carente e che si sia troppo frettolosamente escluso, come lamentato dal papà ricorrente.

Pertanto la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello al fine di approfondire tale accertamento e decidere sulle spese di giudizio.

Ne consegue che il genitore dissenziente in merito alla divulgazione di immagini che identificano il minore è legittimato ad agire sia per accertare la violazione, che per l’eventuale risarcimento del danno, che non è tuttavia affatto automatico, ma va da lui concretamente dimostrato in tutti i suoi aspetti.

Condividi:

Ultimi articoli